Merci Trasportate
Il trasporto delle merci rappresenta una fase delicata ed importante da tutelare sia per le imprese che producono beni, sia per le aziende che si occupano del loro trasporto.
È indispendabile, infatti, proteggere le merci trasportate per via terrestre, marittima o aerea dal rischio che i danni subiti dalle stesse, in fase di transito, possano impattare negativamente sul business aziendale.
Per ovviare a tali problematiche l’assicurazione merci trasportate costituisce una valida protezione contro tutti i rischi che possono verificarsi durante il loro trasporto.
Le assicurazioni merci permettono la possibilità di assicurare tutti i tipi di merci trasportate e commercializzate e, in genere, tutti i danni materiali e diretti che le merci oggetto dell’assicurazione possono subire, eccetto quelli che derivano da inadempienze contrattuali, variazioni di valore intervenute per fenomeni di mercati o dovuti alla natura o ai vizi propri della merce o a carenze dell’imballaggio.
FORME DI COPERTURA ASSICURATIVA
Di seguito le principali forme di copertura offerte per le merci trasportate per via terrestre, marittima o aerea:
- polizza sul fatturato: è un contratto stipulato generalmente su base annua ed utilizza come base di riferimento per il calcolo del premio, il fatturato di acquisto/vendita dell’impresa. Il funzionamento è quello del c.d. a regolazione di premio che prevede che il calcolo del premio al perfezionamento del contratto avvenga mediante l’applicazione del tasso fissato al fatturato annuo stimato da parte dell’azienda
- polizza stock and transit: con tale contratto si gestiscono i rischi connessi al trasporto e quelli relativi alla giacenza delle merci nei magazzini di proprietà e/o gestiti dal Contraente
- polizza in abbonamento: viene utilizzata dalle aziende le cui esigenze assicurative hanno carattere di continuità. Con questo tipo di contratto si coprono, entro massimali e condizioni di garanzia prestabiliti, tutte le merci che l’assicurato prevede di movimentare nel corso del periodo di validità della polizza (solitamente un anno). In polizza vengono stabilite le linee di traffico, i tassi suddivisi per tipologia di merci e/o diverse destinazione/provenienza, i mezzi di trasporti utilizzati per effettuare le spedizioni (nave, aereo, autocarro, ferrovia, barges), l’imballaggio. L’assicurato è tenuto a notificare, prima dell’inizio del viaggio, tutte le spedizioni oggetto della copertura
- polizza per singolo viaggio: questa tipologia di contratto viene utilizzata dalle aziende che non hanno un flusso di spedizioni importanti, né come volume né come valori e quindi hanno l’esigenza di assicurare le merci solo in occasione di particolari trasporti. Il Contraente richiedere, di volta in volta, l’assicurazione per una partita di merce identificata che effettua un determinato viaggio
- polizza per conto degli aventi diritto: con tale contratto le aziende di autotrasporto e anche i vettori, spedizionieri, operatori multimodali possono contrarre polizze danni ma, in questi caso, fungono da intermediari in quanto la stipula avviene “per conto” dell’avente interesse, ovvero del proprietario delle merci trasportate. La copertura danni per conto stipulata da vettori/spedizionieri non può sostituire quella di responsabilità
- polizza di responsabilità del vettore stradale: viene stipulata dal vettore che, avvalendosi dei mezzi di trasporto propri o di terzi si assume l’onere di effettuare il trasporto delle merci. Con questa tipologia di contratto la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate [1].
APPROFONDIMENTI
INTERNATIONIAL COMMERCIAL TERMS
Nell’ambito dell’assicurazione merci e, in virtù dei rapporti di negoziazione per la compravendita delle merci stesse che si instaurano fra venditore e compratore, particolare attenzione dev’essere riposta ai c.d. INCOTERMS.
Fonte: International Chamber of Commerce (I.C.C.)
Incoterms è l’abbreviazione di International Commercial Terms, e identificano le pattuizioni commerciali comunemente utilizzate nelle compravendite di beni mobili (dunque merci che possono essere geograficamente trasferite) che regolano la ripartizione di responsabilità, costi e rischi della consegna delle merci, fra venditore e compratore.
E’ bene sapere che queste non sono norme di legge, dunque non si applicano automaticamente ai contratti di vendita, ma vanno di volta in volta concordati. Quindi conoscere approfonditamente il loro significato è molto importante per chiunque ha rapporti commerciali, al fine di evitare di trovarsi in rischiose situazioni.
[1] In base all’art. 1693 c.c. il vettore è responsabile della perdita o avaria della cosa consegnatagli per il trasporto, dal momento in cui la riceve sino a quello di riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o avaria è derivata da caso fortuito, vizio delle merci trasportate, loro imballaggio, fatto del mittente o del destinatario.
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